NIS2

Notifica incidenti NIS2: le tempistiche 24/72 ore

13 giugno 2026

La direttiva NIS2 introduce obblighi stringenti di notifica degli incidenti significativi. Le tempistiche sono serrate: conoscerle in anticipo è l'unico modo per rispettarle.

Quando un incidente è "significativo"

Un incidente va notificato quando ha un impatto rilevante sulla continuità o sulla sicurezza dei servizi — ad esempio quando causa o può causare gravi perturbazioni operative o perdite finanziarie, oppure colpisce altri soggetti.

Le tre fasi di notifica

NIS2 prevede una notifica in più fasi all'autorità competente (in Italia l'ACN — Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale):

1. Preallarme — entro 24 ore

Un early warning entro 24 ore dalla conoscenza dell'incidente, con le prime informazioni essenziali.

2. Notifica dell'incidente — entro 72 ore

Entro 72 ore, una notifica più completa con una valutazione iniziale di gravità, impatto e indicatori di compromissione.

3. Relazione finale — entro un mese

Entro un mese, una relazione finale con la descrizione dettagliata dell'incidente, le cause, le misure adottate e l'impatto.

Perché le tempistiche sono difficili

Il vincolo delle 24 ore mette sotto pressione l'organizzazione: servono ruoli chiari, procedure pronte e accesso immediato alle informazioni rilevanti. Quando documentazione e contatti sono dispersi, anche solo raccogliere i dati per il preallarme diventa complicato.

Come prepararsi

La preparazione è tutto: procedure di gestione degli incidenti definite, un registro aggiornato di asset e responsabilità, e documentazione immediatamente consultabile. Consolidare policy, contatti ed evidenze in un'unica base di conoscenza verificabile — come abilita la piattaforma SinergIA — riduce i tempi di risposta quando il cronometro è già partito.

In sintesi

NIS2 misura la resilienza anche dalla rapidità della risposta. Le scadenze 24/72 ore e un mese non lasciano spazio all'improvvisazione: vince chi si è organizzato prima.

Approfondisci la direttiva NIS2.


Questa guida ha scopo informativo e non costituisce consulenza legale.